info@garanziaitaliana.it
(+39) 06.91602447
Se il veicolo rimane in panne,
in Italia e in tutta Europa, chiamando la Centrale Operativa a disposizione
24 ore su 24,
365 giorni all'anno,
il cliente verrà soccorso immediatamente e potrà proseguire i suoi spostamenti
in tutta tranquillità.
CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
GLOSSARIO
Assicurazione: il documento che prova l’Assicurazione.
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’ Assicurazione, nello specifico della
polizza il conducente del veicolo, con targa italiana, i cui dati siano stati
comunicati alla Società nonché, qualora la prestazione lo preveda, le
persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi
in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale
Operativa di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per
l’Italia
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – Via B. Alimena, n.
111– 00173 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione
24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto
telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare,
con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in
Polizza.
Contraente: GARANZIA ITALIANA SRL
Estero: paesi dell’Europa geografica (monti urali esclusi) e quelli affacciati sul
bacino del mediterraneo.
Evento: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità
dell’accordo e che determina la richiesta di Assistenza.
Garanzia: la prestazione assicurativa diversa dall’assicurazione di assistenza fornita, in
caso di sinistro, dalla Società.
Guasto: incidente fortuito di tipo meccanico, elettronico, elettrico o idraulico, che
metta il veicolo coperto dall’Assicurazione in condizioni tali da non poter
continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione
anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Ai sensi della presente Polizza è considerato guasto sia la foratura dello
pneumatico, sia lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo e il
blocco dell’antifurto. L’esaurimento del carburante è coperto solo se
determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante,
dell’indicatore visivo del livello, ecc…) e non da una negligenza dell’
Assicurato.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di
manutenzione periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla
carrozzeria.
Incidente: qualsiasi avvenimento improvviso, imprevedibile e violento, esterno alla
vittima e indipendente dalla sua volontà;
- della Circolazione: qualsiasi urto contro un terzo o un corpo fisso o
mobile, qualsiasi versamento senza collisione preliminare, qualsiasi
incendio o collisione che provochi l’arresto del veicolo sul luogo
dell’incidente.
Italia: il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del
Vaticano.
Manodopera certificata: la manodopera prevista secondo i tempari della Casa Costruttrice del
veicolo e/o in conformità ai tempari dell’ Associazione Nazionale Imprese
Assicuratrici (ANIA)
Massimale: la somma massima fino alla concorrenza della quale la Società si impegna
ad erogare la Prestazione e/o l’indennizzo della Garanzia di Polizza.
Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l’Italia.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Premio unitario: s’intende la quota di premio dovuta alla Società dal Contraente per conto
del singolo assicurato a seguito della sottoscrizione della copertura, oggetto
della presente Polizza.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito
all’Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Centrale Operativa della
Società.
Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A
ad F, art. 2, Titolo I,
del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in
particolare:
A: Autostrade;
B: Strade extraurbane principali;
C: Strade extraurbane secondarie;
D: Strade urbane di scorrimento;
E: Strade urbane di quartiere;
F: Strade locali.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso e/o della controversia per cui è prestata
l’Assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Via
Bernardino Alimena, 111 00173 – Roma.
Veicolo: ai sensi della presente polizza si intende il veicolo indicato nell'apposito
allegato "istruzione invio dati dal Contraente":
che sia:
- ad uso privato, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove)
posti, compreso quello del conducente;
- immatricolato in Italia/con targa italiana, compresa la Repubblica di San
Marino e lo Stato del Vaticano;
- regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
- indicato nell’ apposito allegato “Istruzione Invio dati dal contraente”
- in regola con le disposizioni in materia di sicurezza del veicolo (revisione
periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).
- con data di prima immatricolazione non anteriore a 10 anni dalla data di
attivazione della copertura (sottoscrizione della Polizza se contestuale);
- destinato al trasporto di merce e/o di materiale vario.
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida, a taxi, così come
camper/caravan/roulette, veicoli elettrici e veicoli a tre ruote, rimorchi e i carrelli
appendice.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i
sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda,
Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia,
Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,
Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia,
Turchia, Ucraina, Ungheria.
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di
belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
ART. 2- ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore della persona fisica presente nell’elenco degli aventi diritto.
ART. 3 - OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
- in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di
validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o di informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta,
l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.
ART. 4 - PRESTAZIONI GARANTITE
La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce le prestazioni di seguito specificate al verificarsi di un
sinistro Assistenza previsto in polizza.
PRESTAZIONI GARANTITE
4.1 - Dèpannage
Qualora il veicolo assicurato, non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale
Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul
luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (30 km
andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo
come descritto nella garanzia 4.2 – Soccorso stradale.
4.2 – Soccorso Stradale
Qualora il veicolo assicurato, non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o
incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del
veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice entro il massimale di 30
km (A/R). In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del
veicolo presso l’officina generica più vicina.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro
abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con
rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione
stradale.
In caso di scoppio, foratura o rottura di uno pneumatico occorso durante la circolazione stradale, la
Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il
veicolo, il Dépannage o il Traino.
In caso di esaurimento del carburante dovuto ad un guasto, la Centrale Operativa provvederà a trasportare
il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi per sinistro con un massimale di euro 150,00.
Si specifica che:
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il
deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di
assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito
dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il
rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura
temporanea del punto di assistenza;
- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà
informazioni specifiche all’Assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un
luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale
pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o
garage o rimessa (intervento difficoltoso);
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a
totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche
subite a seguito del sinistro;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.
4.3 – Auto in Sostituzione
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio e necessiti di un
intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera certificata effettiva, o qualora al momento
del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione
dell’Assicurato un veicolo in sostituzione alle seguenti condizioni:
- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- di cilindrata 1.200 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della
riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa
in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere
(autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così
come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
Si specifica che:
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è
considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando
periodico e in caso di campagna di richiamo;
- Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la
Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni
contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto
forma di carta di credito;
- l’Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui
risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo;
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/ prosecuzione
del viaggio”.
4.4 – Spese di Albergo
La seguente prestazione è valida ad oltre 50 km dal domicilio dell’ Assicurato.
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e, al momento del sinistro, il
punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di
manodopera effettiva certificata, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione
dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato
trasportato, fino ad un massimo di 1 (una) notte.
La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75,00 per notte e per
persona ed euro 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
Si specifica che:
- la prestazione opera anche a seguito di furto totale del veicolo previa presentazione alla Centrale
Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il
conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è
considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando
periodico e in caso di campagna di richiamo;
ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di Inter
Partner Assistance S.A. al seguente numero:
800/200606
06/42 11 5738
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, l’Assicurato dovrà qualificarsi come Cliente “GARANZIA ITALIANA“ e comunicare:
· cognome e nome;
· n. polizza collettiva 100234533;
· numero di targa, tipo e marca del veicolo;
· luogo dove si trova e recapito telefonico al quale essere contattato;
· prestazione richiesta.
La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi.
L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia
nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non
appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero
da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella
contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso,
eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.
ART. 6 - CLAUSOLE VESSATORIE
Il contratto è stato predisposto di comune intesa, dopo che ciascuna delle Parti ha valutato
approfonditamente i propri rispettivi diritti ed interessi, e quindi concordemente non viene assoggettato
all’art. 1341, comma 2, del codice civile."
ART. 7 - ESCLUSIONI
La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato
risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni
atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative
prove;
k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o
non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, di stupefacenti e
allucinogeni e conseguentemente il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti;
m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada
o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs.
209/2005, e successive modifiche;
o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
p) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
q) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente
dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile
giudizio della Società.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del
veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse
da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate
a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti
ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai
fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di
fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da
un’Autorità pubblica competente.
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una
prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la
fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di
una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici
dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Il Partner ideale per la gestione del post vendita
Garanzia Italiana S.r.l.
P. Iva e C.F.: 13298731004
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Sede Legale:
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00042 Anzio (RM)
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00071 Pomezia (RM)
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